premesso che:
l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma il diritto alla vita di ogni essere umano;
l'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Onu il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, prevede che il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge e nessuno può essere arbitrariamente privato della vita;
secondo l'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita ed assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo;
l'articolo 1 della legge n. 194 del 1978 afferma che «l'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite»;
la diffusione nel mondo della pratica dell'aborto selettivo a danno prevalentemente delle concepite di sesso femminile sta provocando in alcune aree geografiche un forte squilibrio fra i sessi;
è sempre crescente il numero delle legislazioni straniere che attivamente promuovono l'aborto come strumento di controllo demografico e delle politiche che colpiscono con sanzioni di vario genere le donne che rifiutano l'aborto,
a promuovere la stesura e l'approvazione di una risoluzione delle Nazioni Unite che condanni l'uso dell'aborto come strumento di controllo demografico ed affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta ad abortire.
(1-00192) «Buttiglione, Vietti, Volontè, Capitanio Santolini, Pezzotta, Occhiuto».
(15 giugno 2009)